PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. Al fine di assicurare l'adeguata predisposizione delle azioni e delle misure idonee a fronteggiare le conseguenze del cambiamento del clima e del verificarsi di eventi climatici estremi in Italia, è istituito il Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi, di seguito denominato «Programma».
      2. Obiettivo del Programma è ridurre la vulnerabilità territoriale e socio-economica indotta dagli effetti dei cambiamenti del clima e dagli eventi estremi e fornire al Dipartimento della protezione civile, nonché agli enti territoriali, le informazioni necessarie per una adeguata pianificazione e gestione dei territorio.
      3. Le attività dei Programma devono raccordarsi con le strategie nazionali in materia di clima, di eventi estremi, di biodiversità e di lotta contro la desertificazione e con le attività di ricerca nazionale sui cambiamenti globali e degli ecosistemi. Il Programma deve tenere conto soprattutto delle indicazioni, delle priorità e delle metodologie definite a livello internazionale sia nell'ambito delle Nazioni Unite, sia nell'ambito dell'Unione europea. Il Programma deve, inoltre, raccordarsi con iniziative già avviate in questi settori, incluso il costituendo Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici.

Art. 2.
(Coordinamento e articolazione del programma).

      1. Il Programma è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

 

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della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca svolge i seguenti compiti:

          a) formula gli obiettivi generali e definisce i contenuti del Programma, articolato in piani triennali scorrevoli e in piani attuativi annuali;

          b) presenta alla commissione per la ricerca e la formazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Programma e i relativi piani triennali, per l'approvazione;

          c) vigila sull'attuazione dei piani triennali e dei piani attuativi annuali;

          d) entro il mese di giugno di ogni anno presenta alla commissione per la ricerca e la formazione del CIPE e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Programma.

Art. 3.
(Commissione consultiva interministeriale per il programma).

      1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita la commissione consultiva interministeriale per il Programma, di seguito denominata «commissione», con il compito di;

          a) presentare al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte per il Programma e per l'elaborazione dei relativi piani triennali;

          b) indicare, entro il mese di giugno di ogni anno, i criteri con cui il consorzio di cui all'articolo 4 formula i piani attuativi annuali;

          c) approvare, entro il mese di novembre di ogni anno, con la procedura del silenzio assenso, il piano attuativo annuale predisposto dal consorzio di cui all'articolo 4.

 

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      2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

          a) Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, con funzioni di vicepresidente;

          b) Ministero dello sviluppo economico;

          c) Ministero delle infrastrutture;

          d) Ministero dei trasporti;

          e) Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          g) Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          g) Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      3. Della commissione fanno altresì parte un rappresentante designato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI).
      4. Con decreto emanato di concerto dai Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi dei membri della commissione.

Art. 4.
(Consorzio per l'attuazione del programma).

      1. All'attuazione del Programma provvede un consorzio a maggioranza pubblica, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999,

 

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n. 381, di cui fanno parte l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale (OGS), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e altri soggetti pubblici e privati, incluso il costituendo Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici, presso il quale il consorzio medesimo ha sede.
      2. I soci sono tenuti a contribuire alle attività di gestione del consorzio mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali in proporzione alle relative quote di partecipazione.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, il consorzio:

          a) svolge le funzioni organizzative, amministrative, logistiche e di supporto necessarie all'esecuzione delle attività previste dai piani attuativi annuali;

          b) elabora i piani attuativi annuali e li presenta alla commissione di cui all'articolo 3 entro il mese di settembre di ogni anno;

          c) pubblicizza e diffonde i risultati del Programma, rivolgendosi in particolare al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e agli enti locali, stipulando con essi accordi e convenzioni finalizzati all'utilizzazione di detti risultati nelle rispettive attività di pianificazione e gestione del territorio;

          d) assicura il collegamento con gli organismi internazionali del settore, ai fini di una integrazione delle attività del Programma con quelle svolte a livello internazionale;

          e) stipula convenzioni con istituzioni di ricerca pubbliche e private non facenti parte del consorzio, e comunque operanti nei settori di attività del Programma, ai fini di una integrazione delle attività, dei risultati, degli apparati e delle tecnologie di interesse del Programma stesso;

          f) cura, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca,

 

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l'eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati conseguiti;

          g) esercita ogni altra funzione che possa essere utile per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

      4. Le entrate del consorzio sono costituite dal finanziamento di cui all'articolo 5, nonché da:

          a) contributi ordinari dei soci;

          b) contributi di altre istituzioni pubbliche, in particolare del Dipartimento della protezione civile, di regioni e di enti locali interessati all'utilizzo dei risultati del Programma nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di soggetti privati;

          c) proventi derivanti da accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, nonché dalla eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati del programma.

      5. L'atto costitutivo e lo statuto, elaborati dal consorzio tenendo presente i precedenti costituiti dal consorzio per il Programma nazionale di ricerca in Antartide e dal costituendo Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Programma, nonché al finanziamento del consorzio di cui all'articolo 4, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

 

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e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.